TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO V REVISIONE CONTABILE

Art. 102 (Revisione contabile del bilancio)

1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell’albo speciale previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell’attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l’articolo 2409-bis del codice civile.
4. L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell’incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.


Art. 102 (Revisione contabile del bilancio)
 
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