TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 (Operazioni vietate)

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
2. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività assicurativa. CAPO II IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA


 
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