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TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVACAPO I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 18 (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. |
Art. 18 (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)
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