TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 (Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)

1. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l’ISVAP adotta provvedimento motivato, che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’ISVAP l’avviso dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall’articolo 17, comma 5. Art. 20 (Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)
1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L’ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.


Art. 19 (Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)
 
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