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TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVACAPO I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 21 (Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. |
Art. 21 (Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)
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