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TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVACAPO I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 27 (Rispetto delle norme di interesse generale)1. L’impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. |
Art. 27 (Rispetto delle norme di interesse generale)
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