TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 3 (Finalità della vigilanza)

1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori. Art. 4 (Ministro delle attività produttive)
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.


Art. 3 (Finalità della vigilanza)
 
Copyright © 2001-2008 assicurazioni-on-line.it