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TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECAPO II IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICAArt. 58 (Autorizzazione)1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59. |
Art. 58 (Autorizzazione)
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