TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO II IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 58 (Autorizzazione)

1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.


 
Copyright © 2001-2008 assicurazioni-on-line.it