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TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECAPO III IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZOArt. 61 (Attività in regime di prestazione di servizi)1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. |
Art. 61 (Attività in regime di prestazione di servizi)
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