TITOLO V ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO III IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO

Art. 61 (Attività in regime di prestazione di servizi)

1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.


Art. 61 (Attività in regime di prestazione di servizi)
 
Copyright © 2001-2008 assicurazioni-on-line.it