TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
CAPO I IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 62 (Esercizio dell'attività di riassicurazione)
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all’adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all’assicurazione diretta. All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma
1. Art. 63 (Requisiti organizzativi)
1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
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