TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

CAPO I IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 64 (Riserve tecniche del lavoro indiretto)

1. L’impresa che esercita l’attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L’impresa valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l’applicazione dei principi di cui al comma 2.


Art. 64 (Riserve tecniche del lavoro indiretto)
 
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