|
|
||
TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECAPO I IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICAArt. 66 (Retrocessione dei rischi)1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. |
Art. 66 (Retrocessione dei rischi)
|
|
|
|
||