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TITOLO VI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONECAPO II IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZOArt. 67 (Attività in regime di stabilimento)1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell’esercizio dell’attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione. |
Art. 67 (Attività in regime di stabilimento)
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