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TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVOCAPO I PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONEArt. 70 (Comunicazione degli accordi di voto)1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere. |
Art. 70 (Comunicazione degli accordi di voto)
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