|
||
TITOLO VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVOCAPO IV GRUPPO ASSICURATIVOArt. 86 (Poteri di indagine)1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. |
Art. 86 (Poteri di indagine)
|
|
|
|
||