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TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILICAPO II BILANCIO DI ESERCIZIOArt. 91 (Principi di redazione)1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. |
Art. 91 (Principi di redazione)
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