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TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILICAPO III BILANCIO CONSOLIDATOArt. 95 (Imprese obbligate)1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. |
Art. 95 (Imprese obbligate)
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