TITOLO VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

CAPO III BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 98 (Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza)

1. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.


Art. 98 (Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza)
 
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